lunedì 20 luglio 2009

DIAMO OSSIGENO AI DIRITTI E ALLE PARI OPPORTUNITA’

Il Consigliere di parità: chi è questo sconosciuto.
L’Italia ha un’avanzata legislazione tesa a realizzare le pari opportunità fra uomini e donne e l’uguaglianza sostanziale fra gli uomini e le donne, che individua anche con precisione gli strumenti idonei per intervenire e cancellare discriminazioni dirette ed indirette soprattutto nei luoghi di lavoro. Possiamo però affermare che nel nostro Paese la parità sostanziale fra uomini e donne si sia realmente realizzata? Le donne italiane soprattutto quelle poche che in questi anni hanno avuto la possibilità di accedere nei luoghi e negli organismi della politica e delle istituzioni hanno la maggior parte della responsabilità dell’arresto se non addirittura del ritorno indietro delle donne nella società civile e del lavoro. Quanti sanno che la legge 125/91, modificata dal Decreto Lgs. 196/2000, indica una struttura amministrativa specifica per la gestione e il controllo delle politiche di pari opportunità? Si tratta di organismi specifici, qualificati e specializzati sulle politiche di genere e contro le discriminazioni per garantire l’uguaglianza fra gli uomini e le donne come previsto dalla Costituzione all’art.3 Iniziamo a fare la loro conoscenza. Al primo posto troviamo il Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici. E’ ubicato presso il Ministero del lavoro, e si propone come obiettivo “la rimozione dei comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l’uguaglianza delle donne nell’accesso al lavoro e sul lavoro e nella progressione professionale e di carriera” (art. 6). Il suo potere è robusto, infatti formula proposte, informa e sensibilizza l’opinione pubblica. Ogni anno stabilisce un Programma Obiettivo nel quale si segnalano le tipologie dei Progetti per le Azioni Positive, esprime pareri sui finanziamenti, elabora codici di comportamento, verifica lo stato di applicazione della legislazione, propone soluzioni alle Controversie Collettive, può richiedere alle Direzioni Provinciali del Lavoro-Servizio Ispettivo Lavoro, di acquisire presso i luoghi di lavoro informazioni sulla situazione occupazionale maschile e femminile e molto altro. Tra l’altro per l’istruttoria degli atti, per la individuazione e la rimozione delle discriminazioni il Comitato ha il supporto del Collegio Istruttorio e Segreteria Tecnica che pensa anche alla redazione dei pareri. Poi troviamo la Commissione Nazionale per la realizzazione della parità tra uomini e donne prevista con la legge n. 164 del 1990, il suo ufficio si trova presso la Presidenza del Consiglio. E poi troviamo il Consigliere di parità. Questa figura istituzionale è definita dalla legge 125/91 dal decreto lgs. 196 del 2000 e dal decreto lgs. n. 198 del 2006. Con il decreto Lgs. n.196/00, in attuazione dell’art. 47 della legge n. 144/99, si definisce meglio , si valorizza e si potenzia il ruolo del consigliere di parità. Infatti non solo si corregge l’art. 8 della l. 125/91 e si ridefinisce l’attività del consigliere di parità ma si individuano anche nuove disposizioni per le azioni positive. Esiste una tripartizione di questa figura,troviamo infatti il consigliere di parità nazionale e quelli regionali e provinciali. Il Consigliere di parità nazionale è componente della Commissione Centrale per l’Impiego mentre i Consiglieri regionali e provinciali rispettivamente fanno parte delle commissioni tripartite regionali e provinciali così come prevede il D. Lgs. 469/97. In oltre essi prendono parte ai tavoli di partenariato locale ed ai comitati di sorveglianza previsti dal Regolamento CE n. 1260/99 (art.35). Li troviamo nelle commissioni di parità territoriali o di ogni altro organismo di parità diversamente chiamato a livello regionale e provinciale, mentre quello nazionale è fisso all’interno del Comitato Nazionale e del Collegio Istruttorio di cui agli art. 5 e 7 della solita legge n.125/91. Ci chiediamo ora chi li nomina, la legge prevede che sia il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in concerto con il Ministro delle PO su designazione degli organi per questo individuati dalle regioni e dalle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite e il loro mandato dura quattro anni rinnovabile una sola volta. I designati per l’incarico devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione. Abbiamo visto che il Consigliere nazionale di parità ha il suo ufficio presso la Presidenza del Consiglio, quelli regionali e provinciali li troviamo rispettivamente in una delle sedi delle regioni e delle province. Gli uffici sono funzionalmente autonomi dotati di personale di macchinari e di ogni strumento necessario per lo svolgimento della loro funzione. Nell’esercizio del loro ruolo sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo del rapporto all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui vengono a conoscenza, possono anche avviare ogni iniziativa che sappia garantire il rispetto del principio di non discriminazione e della promozione delle Pari Opportunità tra i lavoratori dei due sessi. Ora vediamo di cosa si occupano. Devono prima di tutto conoscere le situazioni di squilibrio per poter svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro le discriminazioni previste dalla legge n. 125/91. A seguire il lavoro riguarderà la promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso l’individuazione delle risorse comunitarie, nazionali e locali finalizzate allo scopo; la promozione della coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriali rispetto agli indirizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità. Non devono far mancare il loro sostegno alle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative sotto il profilo della promozione e realizzazione delle pari opportunità e la promozione dell’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che operano nel mercato del lavoro. Garantiscono la collaborazione con le Direzioni Provinciali e Regionali del Lavoro per individuare procedure efficaci di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le discriminazioni anche attraverso la progettazione di appositi pacchetti formativi. Già questo non è poco come impegno e possibilità di incidere profondamente a 360° della vita politica sociale economica ma possono fare ancora di più, infatti devono diffondere la conoscenza e lo scambio di buone prassi e perseguire un’attività di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione, verificare i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 125/91 e stabilire collegamenti e collaborazione con gli assessorati al lavoro degli Enti locali e con Organismi di parità degli Enti Locali. Esiste anche, prevista dal D. Lgs. 196/00, la rete nazionale delle consigliere di parità che è coordinata dalla consigliere nazionale di parità, la rete è un’opportunità eccezionale per intensificare le funzioni di tutti i consiglieri di parità di questo Paese e per arricchire l’efficacia della loro azione consentendo lo scambio di informazioni di esperienze e di buone prassi. Per quanto riguarda le azioni in giudizio l’art. 8 del D. Lgs. 196/00 ha sostituito l’art.4 della legge 125/91 e le novità danno facoltà a chi intende agire in giudizio per la dichiarazione di discriminazione senza avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi di lavoro, di esperire il tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. o dell’articolo 69 bis, decreto leg.vo 29/93, anche tramite il consigliere di parità provinciale, che può anche ricorrere innanzi al TAR, su delega della persona interessata e di intervenire nei giudizi già promossi dalla medesima. Inoltre è stata estesa la disposizione dell’articolo 15, della legge 903 del 1977 a tutti i casi di azione individuale in giudizio promossa dalla persona che vi abbia interesse o, su sua delega da un’organizzazione sindacale o dal consigliere provinciale , ferma restando comunque, l’azione ordinaria. Questa figura ha un ruolo istituzionale molto importante e dovrebbe essere fortemente impegnata ha risolvere i problemi delle donne e chi ricopre tale incarico oltre ad indubbia professionalità e competenza deve possedere doti di forte autonomia ed autorevolezza rispetto ai rappresentanti istituzionali con i quali deve operare. Purtroppo soprattutto in questi ultimi anni tale autorevolezza e autonomia non si è percepita anzi la stragrande maggioranza delle donne e non solo non sanno chi nella propria provincia e regione ricopre tale incarico e come sono state individuate. Per un incarico così importante e prezioso per la condizione e la dignità di tante donne sui posti di lavoro il metodo della cooptazione è assolutamente inaccettabile.
On. Katia Bellillo
Presidente dell’associazione Ossigeno

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