La legge 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento' è fortemente limitativa del fondamentale diritto all’intangibilità del corpo e non tiene conto dei principi costituzionali di diritto interno e sovranazionale, oltre ad ignorare l’esigenza di rispetto di posizioni morali diverse. Una legge che nasce dall'imposizione di pochi e non da un confronto costruttivo ed aperto, le opinioni dei cittadini non vengono tenute in considerazione come dovrebbe avvenire in uno Stato democratico, il Governo si sente portatore di una verità assoluta e non ritiene di dover ascoltare gli italiani.
Nel ddl si specifica al punto 6 "che l'idratazione e l'alimentazione artificiale, in quanto forme di sostegno vitale, non possono formare oggetto di dichiarazioni anticipate". La Dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) "acquista efficacia" quando "il paziente in stato neurovegetativo sia incapace di intendere e di volere" e "la valutazione dello stato clinico spetta a un collegio formato da cinque medici (neurologo, neurofisiologo, nauroradiologo, medico curante e medico specialista della patologia)". Negli articoli 6, 7 e 8 si afferma che la DAT debba essere "redatta in forma scritta da persona maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere, accolta da un notaio a titolo gratuito" e che pur essendo sempre revocabile e modificabile "ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia". È prevista, inoltre, la figura di un fiduciario che però non è vincolato a rispettare le indicazioni contenute nel documento: l'articolo 7 prevede "la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante si impegna a far sì che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente" e l'articolo 8 "garantisce al medico la possibilità di disattendere la Dat, sentito il fiduciario, qualora non siano più corrispondenti gli sviluppi delle conoscenze tecnico-scientifiche e terapeutiche, motivando la decisione della cartella clinica".
Ecco i principi violati da questo disegno di legge:
1) La Costituzione italiana, che tutela l’autodeterminazione all’art. 13, configura all’art. 32 il principio del consenso come elemento coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche nei casi in cui il legislatore si avvalga del potere di imporre un trattamento sanitario, “in nessun caso possa violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Il diritto a morire con dignità nel nostro ordinamento, trova un riconoscimento implicito nell'articolo 2 della Costituzione, secondo il quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità...".
2) La Convenzione di Oviedo, che l’Italia ha sottoscritto e di cui è stata approvata la legge di ratifica, dispone all’art 5, che “Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. La previsione riguarda ogni “intervento nel campo della salute”, espressione più ampia che può corrispondere a quella di “atto medico”. All’art 9 si prevede che “I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell’intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione”, ove è evidente che il rispetto va dato non soltanto alle “dichiarazioni di volontà”,ma ad ogni espressione di preferenze comunque manifestata.
3) La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che all'art. 2 protegge il diritto alla vita: “Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, ecc.” ed all'art. 3 il diritto all’integrità della persona, non a caso tali articoli sono collocati nel titolo dedicato alla Dignità, che è anche il primo, fondamentale diritto della persona (art.1). Ancora una volta il principio non è limitato ai trattamenti terapeutici, ma riguarda la libera determinazione nel campo medico-biologico.
4) Il principio che consente il rifiuto di atti medici anche benefici è un’acquisizione consolidata della giurisprudenza europea: più volte si è confermato che anche di fronte allo stato di necessità il libero, consapevole, lucido dissenso dev’essere rispettato. Un tale diritto di rifiutare le terapie, anche di sostegno vitale, non ha nulla a che fare con l’eutanasia, che consiste invece in una condotta direttamente intesa a procurare la morte.
In EUROPA non esiste ancora una disciplina sul Testamento biologico recepibile dagli Stati membri, alcuni dei quali, comunque, hanno adottato autonomamente normative in materia ed il Parlamento Europeo ha sollecitato gli Stati ad emanare una legge sul testamento biologico che rispetti la Convenzione di Oviedo. Molti Stati hanno già una legge in tal senso:
a) BELGIO: e' dal 2002 e' prevista l'eutanasia, su richiesta esplicita del paziente.
b)DANIMARCA: con una legge e' stata istituita un'apposita 'Banca dati elettronica', che custodisce le dichiarazioni anticipate di volontà presentate dai cittadini. In caso di malattia incurabile o di grave incidente, i danesi che hanno depositato il testamento medico - documento che ogni camice bianco e' tenuto a rispettare - possono chiedere l'interruzione delle cure e dei trattamenti e di non essere tenuti in vita artificialmente. Nel caso di sopravvenuta incapacita', il diritto del malato puo' essere esercitato dai familiari.
c) FRANCIA: la materia e' regolamentata con una legge del 2005, che riconosce il principio di rifiuto dell'accanimento terapeutico e prevede che possano essere sospesi o non iniziati gli atti di prevenzione, indagine o cura che appaiano inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il mantenimento in vita artificiale del paziente.
d) GERMANIA: manca una norma ad hoc, ma il testamento biologico trova attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza: la Corte Suprema federale, infatti, emise nel marzo 2003 una sentenza con la quale dichiarava la legittimita' e il carattere vincolante della volonta' del paziente, riconducendola 'al diritto di autodeterminazione dell'individuo'.
e) INGHILTERRA: realta' analoga a quella tedesca, nel Regno Unito, dove una consolidata giurisprudenza dal 1993 ha fissato alcune condizioni per la validita' del testamento biologico. I giudici decisero che i medici non avevano l'obbligo di somministrare trattamenti divenuti inutili a seguito della valutazione scientifica della condizione di vita del paziente e che, quindi, non erano rispondenti al suo 'migliore interesse'. Per cui se il paziente non è in grado di accettare o rifiutare i trattamenti e non ha rilasciato in precedenza una dichiarazione di volonta' in materia, una volta informati i familiari, si può legittimamente procedere all'interruzione dei trattamenti.
f) OLANDA: e' notoriamente il primo Paese al mondo che, nel 2001, ha modificato il Codice penale per rendere legali, in alcune circostanze rigorosamente normate, sia l'eutanasia che il suicidio assistito dal medico.
g) SPAGNA: le norme sulle dichiarazioni anticipate di volonta' in Spagna sono contenute all'interno di una legge sui diritti dei pazienti entrata in vigore nel 2003. E' dunque riconosciuta al cittadino maggiorenne la facolta' di manifestare anticipatamente e per iscritto la propria volonta' in merito a cure e terapie cui essere sottoposto, nel caso dovesse perdere la capacita' di esprimerle personalmente. Egli puo' inoltre nominare un suo fiduciario ha il compito di rapportarsi con i medici per realizzare le sue volonta' ed evitare l'accanimento terapeutico.
5) Egualmente estraneo all’eutanasia è il principio condiviso in bioetica e in biodiritto per cui l’interruzione delle cure, anche senza volontà espressa del paziente divenuto incapace, debba essere praticata non solo quando le cure sono sproporzionate (c.d. accanimento terapeutico) ma anche quando esse siano inutili o abbiano il solo effetto del mantenimento in vita artificiale (cfr. l’art. L 1110-5, 2° comma, del Code de la santé publique, modificato dalla L. n. 2005-370 del 22 aprile 2005 “Relativa ai diritti del malato ed alla fine della vita”, e l’art. R 4127-37 del Code de la santé publique, modificato dal decreto n. 2006-120 del 6 febbraio 2006).
6) il codice di deontologia medica del 1998: all'articolo 30, infatti, prescrive al medico di fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive ed eventuali alternative diagnostico terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate. Ogni richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. L'articolo 32 prescrive di non intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l'acquisizione del consenso informato e che in presenza di documentato rifiuto da parte di persona capace di intendere e di volere, di desistere dai conseguenti atti diagnostici e /o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, salvo che si tratti di minore di età o di un maggiorenne infermo di mente. Se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave pericolo di vita il medico non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso (art.34).
Ignazio Marino, senatore del Pd e chirurgo di fama mondiale , è il portavoce di "una battaglia per la difesa della nostra libertà di scelta sancita dalla Costituzione". Al convegno sulla bioetica promosso dai radicali ha sostenuto la possibilità di indire un referendum nel caso in cui la legge 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento' presentata dalla maggioranza venga approvata dalle Camere.
Per combattere l'approvazione di una legge che cancella totalmente la rilevanza della volontà della persona molti Professori di diritto civile delle Università Italiane hanno firmato un documento indirizzato al governo in cui contestano punto per punto le aberrazioni della proposta di legge governativa.
Lorenza CARLASSARE, Andrea CAMILLERI, Furio COLOMBO, Umberto ECO, Paolo FLORES D'ARCAIS, Margherita HACK, Pancho PARDI, Stefano RODOTA' hanno lanciato un'appello "No alla Tortura di Stato" ( http://temi.repubblica.it/micromega-online/ora-basta-14-febbraio-a-piazza-navona-contro-la-dittatura-oscurantista/).
Alla fondazione Veronesi approdano ben 4.000 espressioni di volontà a favore del testamento biologico.
Dobbiamo tutti scendere in piazza per affermare che il rispetto della volontà, la dignità e l'autodeterminazione sono diritti che non ci devono essere sottratti!! Molti si sono mossi, molti altri lo faranno, non dimentichiamo di attivarci anche noi a tutela di noi stessi.
“ORA BASTA!” 21 FEBBRAIO A PIAZZA NAVONA CONTRO LA DITTATURA OSCURANTISTA
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